Nuovo regime territorialità I.V.A. dal 1° gennaio 2010

Nuove disposizione in materia di I.V.A. ed elenchi INTRASTAT

Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore importanti novità in materia di:
- tassazione ai fini I.V.A. dei servizi internazionali, con ampliamento dell'applicazione del meccanismo del "reverse chrage" ( = inversione contabile);
- presentazione dei modelli INTRASTAT.
Si invita, pertanto, a un attenta lettura e analisi di quanto di seguito riportato, con riserva di fornire ulteriori informazioni in seguito a chiarimenti da parte delle competenti autorità.
PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERNAZIONALI
Le disposizioni in materia attualmente contenute nell'art. 7 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA) sono trasfuse, con effetto dal 01.01.2010, in più articoli, dall'art. 7 fino all'art. 7 septies del citato D.P.R. 633/1972.
Il criterio generale applicato sino ad ora per accertare la rilevanza o meno ai fini IVA di una prestazione di servizi internazionale, che individuava nello Stato del prestatore del servizio il luogo di tassazione ai fini I.V.A., cambierà radicalmente a partire dal 01.01.2010.
Infatti, ai sensi del nuovo art. 7 ter D.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:
a. sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia;
b. sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.
Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante ai fini I.V.A. lo Stato del committente soggetto passivo I.V.A. del servizio.
Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini I.V.A. ("privati"), rimane in vigore la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati residenti in paesi extra UE.
Si consiglia, pertanto, di ottenere sempre dal cliente una specifica dichiarazione circa il ruolo di soggetto passivo ai fini I.V.A. assunto nell'ambito della prestazione.
Negli allegati che seguono si riporta il comunicato del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali e un breve esempio di fatturazione.
Applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cd."reverse charge").
Viene introdotto il meccanismo dell'inversione contabile anche per la tassazione ai fini I.V.A. dei servizi internazionali nel paese del committente soggetto I.V.A., con assolvimento degli adempimenti connessi all'I.V.A. a carico del committente medesimo.
Pertanto, il soggetto passivo I.V.A. italiano che riceve, in qualità di committente, una prestazione di servizi da un soggetto passivo estero dovrà porre in essere i seguenti adempimenti contabili:
- emissione di una fattura in un unico esemplare (autofattura), riportando nella stessa l'imponibile addebitato dal prestatore, l'aliquota e la relativa imposta applicabile in base alla normativa I.V.A. italiana;
- registrazione del documento nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
Specularmente, qualora la prestazione di servizi fosse resa da un soggetto I.V.A. italiano ad un soggetto I.V.A. non residente, l'operazione non sarà fiscalmente rilevante in Italia.
In tal caso, dovrà comunque essere emessa fattura, indicando che si tratta di operazione non soggetta ad I.V.A.
Nella fattura dovrà essere riportata la partita I.V.A. del committente, se comunitario.
Nuovo concetto di soggetto passivo IVA.
Le modifiche introdotte comportano anche una ridefinizione del concetto di soggetto passivo I.V.A..
Ai fini dell'individuazione del luogo di tassazione dei servizi acquisiti, sono considerati soggetti
passivi anche gli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972, anche quando
agiscono al di fuori della sfera commerciale e gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionali, che si sono identificati ai fini I.V.A. in quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre la soglia di euro 10.000,00.=.
Questi soggetti vedono ampliarsi gli adempimenti a proprio carico, rimanendo coinvolti anche dall'obbligo degli INTRASTAT sugli acquisti.
I successivi articoli (da 7 quater a 7 septies) del D.P.R. n. 633/1972 contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi, di seguito illustrate.
PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 7 quater): il nuovo art. 7 quater contiene alcune deroghe alla regola generale sopra riportata con riferimento a talune tipologie di servizi.
SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI (art. 7 quinquies)
SERVIZI RESI A SOGGETTI PRIVATI (art. 7 sexies): ai sensi nel nuovo art. 7 sexies le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi IVA si considerano effettuate in Italia al ricorrere di specifiche condizioni.
SERVIZI RESI A SOGGETTI PRIVATI EXTRA UE (art. 7 septies): in base al nuovo art. 7 septies non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA in Italia le prestazioni di servizi rese a soggetti "privati" residenti in paesi extra UE.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI: per le cessioni di beni rimane confermata la regola già in vigore e contenuta nell'attuale art. 6 del D.P.R. 633/1972. Pertanto il momento di effettuazione dell'operazione è individuato nella stipula del rogito notarile per i beni immobili, ovvero nella consegna o spedizione per i beni mobili (con le relative deroghe contenute nell'art. 6, commi 1 e 2 del D.P.R. 633/1972). Tuttavia, se antecedentemente viene emessa fattura, o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Con riferimento alle prestazioni di servizi, rimane confermato il criterio generale secondo cui l'operazione si considera effettuata all'atto di pagamento del corrispettivo. Se antecedentemente viene emessa fattura, o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Le prestazioni gratuite previste dall'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 633/1972 si considerano effettuate al momento in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Le novità riguardano, invece, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi di cui al nuovo art. 7 ter (servizi internazionali). Le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo italiano:
o effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno;
o che non comportano versamenti di acconti o pagamento anche parziali nell'anno si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione della prestazione.
RIMBORSI IVA A NON RESIDENTI: con l'introduzione degli art. 38 bis1 e 38 bis2 vengono introdotte nuove modalità che disciplinano i rimborsi IVA.
I soggetti IVA italiani che pagano l'imposta in altri stati membri dovranno inoltrare istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, mediante un apposito portale elettronico. L'Agenzia delle Entrate provvederà poi ad inoltrare la richiesta al Paese membro del rimborso.
I soggetti IVA stabiliti in altri paesi UE che pagano l'IVA nel territorio italiano, devono, invece, inoltrare le loro richieste attraverso il portale elettronico messo a disposizione dalle loro amministrazioni fiscali.
L'art. 38 ter disciplina le modalità di rimborso IVA a soggetti passivi non UE.
RIFLESSI SULLA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND IVA: un aspetto decisamente penalizzante della riforma riguarda le modifiche che saranno apportate all'art. 40 del decreto legge 331/1993 (relativo a lavorazioni, riparazioni comunitarie, servizi di trasporto comunitario e prestazioni accessorie). Tali operazioni non contribuiranno più alla qualifica di esportatore abituale e dunque non consentiranno di creare plafond utile. Infatti, dal 2010 i corrispettivi di questi servizi resi da soggetti IVA italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia saranno considerati fuori campo IVA.
MODELLI INTRASTAT
Dal 01 gennaio 2010 è introdotto l'obbligo di dichiarare nei modelli INTRASTAT anche le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario (sia quelle fornite che quelle ricevute).
Pertanto, il modello INTRASTAT non sarà più limitato alla comunicazione degli acquisti /vendite intracomunitarie di beni, dovendo ricomprendere - infatti - anche le prestazioni di servizi intracomunitarie rese / ricevute.

A tal fine è prevista l'introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modelli INTRASTAT:
- modello INTRA-1 "Quater": elenco servizi resi in ambito UE;
- modello INTRA-2 "Quater": elenco servizi ricevuti in ambito UE.
Si prevede inoltre:
- l'invio dei modelli INTRASTAT esclusivamente con cadenza mensile (regola generale) o trimestrale, con abolizione della presentazione annuale;
- l'introduzione di nuove soglie per determinare la periodicità mensile o trimestrale e nuove modalità per il cambio di periodicità in corso d'anno;
- la presentazione dei modelli INTRASTAT esclusivamente con modalità telematica. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane "invita" i soggetti interessati a provvedere all'adesione al "Servizio Telematico Doganale" attivabile dal sito internet: www.agenziadogane.gov.it. La presentazione può essere effettuata anche tramite soggetti terzi appositamente delegati (commercialisti, spedizionieri doganali, etc.).
L'Agenzia delle Dogane, con comunicato stampa dello scorso 5 novembre, ha chiarito che le nuove modalità di presentazione degli elenchi INTRASTAT si renderanno applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2010. Pertanto, gli elenchi riferiti al 2009 il cui termine di presentazione scade il prossimo 31.01.2010 (elenchi annuali e trimestrali per il quarto trimestre 2009) possono essere ancora presentati in modalità cartacea.
A disposizione per ogni chiarimento.
Claudio Ciscato