Ricariche telefoniche

Ricariche telefoniche

La Circolare n. 25/E del 25 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esatta portata delle novità legislative introdotte dall'ultima Finanziaria in tema di telefonia.
La novità principale è quella di considerare inclusi nei "mezzi tecnici" che consentono la possibilità di fruire dei servizi di telefonia anche la "fornitura di codici di accesso"; in altre parole anche le SIM per la telefonia mobile, sia per il loro acquisto che per le ricariche.
E' stato imposto l'obbligo ai rivenditori di SIM e di ricariche di rilasciare un documento in cui siano indicate, tra l'altro, anche la denominazione e la partita Iva del gestore del traffico telefonico oltre alla dicitura che l'iva (non esposta nel documento) è assolta all'origine dal gestore medesimo (Iva assolta alla fonte ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72).
Chi acquista SIM o ricariche nell'esercizio di impresa o di arte e professione (quindi per telefoni cellulari registrati tra i beni strumentali dell'attività) ha l'obbligo di richiedere il rilascio del nuovo documento attestante l'acquisto.
La mancata emissione del documento è sanzionata, sia in capo al cedente che in capo cessionario che non ne ha richiesto il rilascio, con una sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione, con un minimo di euro 516,46.
Il cessionario, qualora richieda il documento e questo non gli venga rilasciato o venga rilasciato con dati palesemente non veritieri, deve, per evitare l'irrogazione della sanzione, nei quindici giorni successivi all'acquisto, presentare all'Agenzia delle Entrate di propria competenza una dichiarazione nella quale riassume i termini dell'operazione irregolare.
Le sanzioni riguarderanno solamente operazioni irregolari compiute successivamente al 31 marzo 2008.
Qualora l'acquisto venga effettuato in forma automatizzata attraverso il sistema bancario (ATM/POS) ovvero con canali simili (SMS, WEB, WAP, IVR, phone banking, home banking, etc.) non serve il documento sopra indicato essendo sufficiente la ricevuta di addebito del sistema di pagamento utilizzato.
Naturalmente, come per ogni spesa inerente il servizio di telefonia, sia fissa che mobile, il costo documentato sarà deducibile solo nella misura dell'80%.