Spese per Alberghi e Ristoranti

Spese per alberghi e ristoranti

A partire dal 1° settembre 2008, per la detrazione dell'Iva, e dal 1° gennaio 2009, per la deduzione dei costi, le spese per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande subiscono le seguenti modifiche:
1. L'iva è detraibile al 100%, per tutti i contribuenti con partita Iva (prima della modifica era totalmente indetraibile),
2. la deduzione ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese e tranne che per le trasferte, è limitata al 75% del costo sostenuto (prima era deducibile integralmente),
3. la deduzione ai fini delle imposte sui redditi, per i professionisti, è limitata al 75% del costo sostenuto ma con il limite massimo di spesa che non deve superare il 2% dell'ammontare dei ricavi percepiti (prima esisteva solo la limitazione del 2% dei ricavi).
La condizione oggettiva per la detraibilità dell'Iva è la necessità di dover chiedere il rilascio della fattura, non essendo più sufficienti lo scontrino o la ricevuta fiscale; questi ultimi documenti sono invece ancora idonei alla deduzione del costo (nel limite del 75%) quando si intende rinunciare alla detrazione dell'Iva.
In ogni caso, le nuove disposizioni sono applicabili ai costi che sono direttamente inerenti alla attività d'impresa o all'arte o professione; se così non fosse, quelle spese verrebbero classificate tra le spese di rappresentanza con la conseguenza che l'Iva continuerebbe ad essere totalmente indetraibile (tranne che per le spese di rappresentanza di importo unitario che non supera € 25,82).
Vediamo ora alcuni problemi specifici che si presentano con la nuove disposizioni.

Fatturazione
Come detto, sorge l'obbligo di richiedere (e quindi registrare) la fattura per ciascuna spesa di albergo, ristorante o bar per poter detrarre integralmente l'Iva; se si rinuncia a questa facoltà continuano a valere gli scontrini e le ricevute fiscali. La decisione di rinunciare alla detrazione dell'Iva potrebbe conseguire alla volontà di non appesantire eccessivamente le operazioni amministrative di registrazione di una possibile grande quantità di documenti (oltre alla difficoltà di ottenere dal somministratore la fattura per importi ridotti, come possono essere quelli del bar).
Esiste comunque la possibilità di riepilogare mensilmente in un unico documento tutte le fatture di importo inferiore ad € 154,94 riducendo così il numero delle registrazioni.
Il documento riepilogativo deve indicare i numeri attribuiti dall'impresa a ciascuna delle fatture per alberghi e ristoranti, l'ammontare imponibile e l'ammontare complessivo dell'imposta, distinta a secondo dell'aliquota applicata; al documento dovranno essere allegati gli originali delle fatture riepilogate.
L'obbligo di richiedere la fattura esiste anche nel caso delle spese sostenute nelle trasferte fuori dal territorio comunale dal personale dipendente, dagli amministratori o dal professionista.
Rinuncia alla detrazione dell'Iva
Nel caso si rinunciasse, per quanto detto sopra, alla richiesta della fattura e quindi alla detrazione dell'Iva, non è certo che l'Iva inclusa nel costo possa essere dedotta (sia pure nel limite del 75%); infatti, in questo caso, l'Iva non è indetraibile per espressa previsione di legge, ma per libera scelta del contribuente. E' possibile che su questo punto l'Amministrazione fornisca la propria interpretazione.
Spese di rappresentanza
Quando le spese per alberghi e ristoranti sono da considerarsi spese di rappresentanza, l'Iva rimane totalmente indetraibile, tranne che nel caso di spese singolarmente inferiori ad € 25,82.
Naturalmente rimane l'annoso problema di riuscire ad identificare esattamente quali spese siano da intendersi "di rappresentanza" e quali, invece, siano "spese di produzione" o, più propriamente "spese di pubblicità e propaganda".
Secondo una datata circolare del Ministero delle Finanze, le spese di rappresentanza sono "quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico una immagine positiva di se stessi e della propria attività nonché per promuovere l'acquisizione ed il consolidamento del proprio prestigio". Per contro, le spese di pubblicità e di propaganda sono "quelle dirette a reclamizzare un determinato prodotto ed il loro fine è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite".
Si può quindi sostenere che rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine, ma non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita, mentre non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi vengono comunque sostenuti allo scopo di incrementare le vendite, perché si spera che consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela e permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente.
Mense aziendali e buoni pasto
Le nuove norme qui in commento (detrazione dell'Iva al 100% e deduzione del costo, dal 2009, al 75%) si applicano a tutte le somministrazioni di alimenti e bevande a prescindere dal luogo in cui i pasti vengono consumati.
Questo vuol dire che è detraibile l'Iva per l'acquisto dei buoni pasto e quella per i servizi di mensa aziendale gestiti in base a contratti di appalto; diversamente non è detraibile l'Iva sui costi sostenuti per le gestione diretta della mensa aziendale da parte dell'impresa. Infatti rimane indetraibile l'Iva per l'acquisto o importazione di alimenti e bevande (salvo il caso che i beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa).
Per quanto riguarda, invece, la deduzione dei costi, non vi è alcuna differenza tra le varie fattispecie in quanto la deduzione è sempre integrale sino al 31/12/2008 ed è limitata al 75% a partire dal 2009.
Spese di vitto e alloggio nel corso di trasferte
Fermo restando che per trasferta si deve intendere una missione compiuta fuori dal comune di residenza, previa specifica autorizzazione dell'azienda, il trattamento delle spese per vitto e alloggio sostenute nel corso di trasferte è così codificato:
1. trasferte effettuate da dipendenti: il costo, anche dal 2009, è deducibile integralmente
2. trasferte effettuate da amministratori: fino al 31/12/2008 la deduzione è integrale, mentre dal 2009 la deduzione è limitata al 75% del costo sostenuto.
In entrambi i casi occorre prestare attenzione alla distinzione tra le spese sostenute del dipendente o amministratore per il proprio soggiorno, da quelle sostenute per altre ragioni che potrebbero rientrare tra le spese di rappresentanza, con le limitazioni proprie di quel tipo di spesa.
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Per l'applicazione al meglio delle nuove disposizioni, è opportuno fare una attenta valutazione del tipo di spesa che ciascuna azienda sostiene e quindi decidere sulle modalità di contabilizzazione.
Infatti non bisogna dimenticare che la deduzione parziale (al 75%) del costo a partire dal 2009 è comunque in vigore, indipendentemente dal fatto che si sia operata o meno la detrazione dell'Iva. La doppia manovra introdotta dal legislatore (detrazione integrale dell'Iva a fronte di un deduzione parziale del costo) ha lo scopo di adempiere ad una imposizione della UE che non ammetteva più la indetraibilità dell'Iva senza però perderci troppo in termini di gettito (meno Iva e più Ires). Anche il contribuente dovrebbe fare in modo di rendere la novità più conveniente possibile (o meno penalizzante, a seconda delle specifiche situazioni di ciascuno).