Libro Unico del Lavoro

Libro unico del lavoro

LIBRO UNICO DEL LAVORO 
E ALTRE NOVITA' IN TEMA DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO   


  • La presente per segnalarVi che, con l'entrata in vigore della Legge n. 133 del 2008, il legislatore ha introdotto novità e modifiche di estremo interesse in materia di diritto del lavoro; di seguito verranno trattate le novità più importanti conseguenti alla introduzione del Libro Unico del lavoro.

    LIBRO UNICO DEL LAVORO
    Di particolare interesse è appunto l'introduzione del Libro Unico del lavoro in sostituzione dei libri paga e matricola: tale novità rappresenta una modifica radicale circa il modo di operare delle aziende e dei professionisti del settore, in quanto comporterà anche una diversa organizzazione nella gestione delle presenze, che dovranno essere rilevate mensilmente ed inserite nel Libro Unico che potrà essere gestito esclusivamente con modalità informatica.
    Va precisato che l'entrata in vigore al 18 agosto 2008 ha previsto però un regime transitorio fino al 31 dicembre di quest'anno, nel corso del quale le aziende possono continuare ad utilizzare le procedure di sempre, rinviando quindi l'adozione definitiva del Libro Unico obbligatorio a Gennaio 2009.
    I soggetti obbligati all'istituzione del Libro Unico del lavoro sono tutti i datori di lavoro privati, di qualsiasi settore (tranne domestico), che dovranno iscrivere nel Libro Unico tutti i lavoratori subordinati (di qualsiasi tipologia), i collaboratori coordinati e continuativi (a progetto, Co.Co.Co., ecc.), i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro ed i lavoratori distaccati, gli amministratori ed i sindaci di Società non esercenti attività professionali e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, i lavoratori a domicilio, i lavoratori intermittenti.
    Nel Libro Unico del lavoro devono essere indicati, per ciascun lavoratore, generalità, qualifica, livello e tutti gli elementi retributivi mensili.
    Il Libro Unico del lavoro deve contenere un calendario delle presenze, dal quale risulti, per ogni giorno e per ogni lavoratore subordinato, il numero d'ore di lavoro effettuate, delle ore straordinarie, delle eventuali assenze, delle ferie e dei riposi.
    Il Libro Unico dovrà essere compilato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo.
    In merito al luogo di tenuta del Libro Unico del lavoro, le scritture possono essere conservate presso:
    - la sede legale dell'azienda;
    - lo studio del consulente del lavoro o altro professionista abilitato (novità rilevante!).

    LA NUOVA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE
    L'abrogazione del Libro matricola ha modificato le previsioni normative riguardanti l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore.
    Nella circolare n° 20/2008 il Ministero del Lavoro precisa che, con il nuovo Libro Unico, l'obbligo della consegna della dichiarazione può essere assolto consegnando al dipendente:
    - la copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente al Centro per l'Impiego (modello Unilav)
    -  la copia del contratto individuale di lavoro composto di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al D. Lgs n. 152/1997.
    Qualora intervengano modifiche degli elementi obbligatori di informazione, derivanti direttamente da disposizioni normative o da regolamenti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare le stesse al lavoratore in forma scritta entro 30 giorni.

    LAVORO INTERMITTENTE ( O A CHIAMATA)
    Con l'introduzione della Legge in oggetto, è stata ripristinata la forma contrattuale del lavoro intermittente, che consiste in un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi individuati dal pregresso D. Lgs. N° 276/03, che sono:
    - lavori di carattere discontinuo secondo le esigenze individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
    - per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
    Il lavoro intermittente può essere effettuato da soggetti con meno di 25 anni ovvero con più di 45 anni, anche pensionati.
    Per tale forma di contratto di lavoro, è prevista la possibilità della corresponsione di un'indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore si vincoli o meno a rispondere alla chiamata, a copertura dei periodi nei quali il lavoratore è in attesa della chiamata.

    APPRENDISTATO
    Tra le modifiche introdotte dalla manovra vi è anche la riforma del contratto di apprendistato. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:
  • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
  • Riguarda tutti i settori di attività ed è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (anticipabile a 17 anni per soggetti in possesso di una qualifica professionale), al fine del conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
    La regolamentazione è rimessa ai CCNL che, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, stabiliscono la durata del contratto di lavoro: importante novità è la scomparsa del limite minimo (2 anni), mentre invariata rimane la soglia della durata massima, pari a 6 anni.
    Con nota n° 6011 del 17/09/2008, il Ministero del Lavoro ha previsto per le aziende la possibilità di erogare direttamente, entro precisi limiti fissati dai C.C.N.L., la formazione agli apprendisti, svincolandosi dalla definizione regionale dei profili formativi.

    APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
  • Applicabile in tutti i settori di attività, si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (anticipabile a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale), per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.
    Come per l'apprendistato professionalizzante, anche in questo caso la regolamentazione è rimessa alle Regioni.
    Nell'ambito dell'apprendistato, la riforma ha inoltre deregolamentato diverse disposizioni vigenti, semplificando gli adempimenti e abrogando:
    - l'onere della comunicazione del tutor alla Regione;
    - la visita sanitaria preventiva;
    - informazioni alla famiglia sul corso degli apprendisti minorenni.

    CONTRATTO A TERMINE
    Anche per i contratti a termine, la riforma ha introdotto le seguenti novità:
    - la possibilità di utilizzare il contratto a termine non solo per ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, bensì anche per ordinaria attività svolta dal datore di lavoro;
    -  la soglia di 36 mesi introdotta come limite massimo d'impiego a termine, in presenza di più rapporti svolti con tale forma contrattuale; tale disposizione è stata introdotta nell'ottica di porre un freno alle successioni di contratti a termine per i quali, superato il limite, scatta l'automatica conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Va precisato che tale novità diventerà operativa solo a partire dal 1° aprile 2009;
    - possibilità di condono sulla reintegrazione dei lavoratori assunti illegittimamente, tramite indennizzo.

    CUMULO PENSIONE - LAVORO
    Nell'ambito della manovra economica, una rilevante novità è rappresentata dalla totale abolizione del divieto di cumulo pensione - reddito da lavoro; infatti, dal 1° gennaio 2009 si potrà cumulare pienamente la pensione con l'eventuale reddito da lavoro, dipendente o autonomo che sia.
    La novità riguarda sia le pensioni di vecchiaia che di anzianità.
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    Tra i numerosi provvedimenti varati dal Governo con la presente manovra, sono state introdotte semplificazioni a diversi adempimenti in materia previdenziale, è stato in parte riformato l'orario di lavoro per determinate fasce orarie, compiendo un vero e proprio restyling in materia del lavoro.
    La presente circolare ha solamente lo scopo di fornire comunque una indicazione di massima sulle novità più rilevanti introdotte dalla disposizione di legge indicata in premessa; per qualunque approfondimento e per la pratica applicazione delle nuove disposizioni obbligatorie il nostro Studio rimane comunque a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.