Ritenuta 4% Condomini

L'art. 1 comma 43 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto l'obbligo  in capo ai condomini di trattenere una ritenuta d'acconto del 4% sui pagamenti effettuati a favore di soggetti che svolgono lavori di appalto e opera nell'immobile a decorrere dal 1° 2007, aventi ad oggetto interventi individuati nella C.M. 7 febbraio '07, n. 7/E.

SOGGETTI OBBLIGATI

Obbligato è il condominio in quanto tale. L'adempimento del versamento della ritenuta va operato dall'amministratore del condominio, utilizzando il codice fiscale del condominio.

Per i condomini con 4 o meno condomini, in mancanza della nomina dell'amministratore, l'obbligo di effettuare la ritenuta ricade su uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio.

DECORRENZA

La ritenuta si applica dall'1.1.2007, all'atto del pagamento (non conta la data della fattura). Si applica anche su acconti e saldi. Quindi in caso di saldo di opere o servizi parzialmente pagati nel 2006 è solo ala cifra del saldo che conta. 

INCLUSIONI

La ritenuta va applicata ai:

- contratti di appalto;

- contratti d'opera (comprese le prestazioni occasionali la cui prestazione configura un reddito diverso in capo al prestatore).

Pertanto, la ritenuta va applicata alle prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente a oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo:

a) interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale;

b) interventi di manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;

c) servizi di pulizia;

d) interventi di manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio condominiale;

ESCLUSIONI

La ritenuta NON va applicata ai:

- contratti diversi da quelli d'opera, quali ad esempio:

- i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili (va invece applicata nei casi di manutenzione e l'esercizio dell'impianto termico);

- di assicurazione;

- di trasporto e deposito;

- contratti di fornitura di beni, qualora la posa in opera sia una funzione accessoria rispetto alla vendita del bene;

- ai compensi delle prestazioni di lavoro autonomo (rese da ingegneri, architetti e geometri già assoggettate a ritenuta del 20%), anche occasionale (tali prestazioni sono comunque assoggettate alla ritenuta d'acconto del 20%).

- ai compensi delle prestazioni rese dall'amministratore condominiale (tale figura opera mediante contratto di mandato);

- alle nuove iniziative imprenditoriali o le attività marginali che godono di un regime fiscale agevolato.

CODICE TRIBUTO

La ritenuta deve essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. La R.M. 5.2.2007, n. 19/E, ha istituito i seguenti codici tributo:

1019 -  ritenuta 4% operata all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente rese da ditte individuali (soggetti imprenditori persone fisiche) o da società di persone (S.n.c. o S.a.s.);

1020 - ritenuta 4% operata all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente da parte di società di capitali (S.r.l., S.a.p.a. o S.p.a.) ovvero da società cooperative.

In sede di compilazione del mod. F24 i predetti codici tributi  dovranno essere evidenziati nella sezione "Erario" indicando nella colonna "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui le ritenute si riferiscono, espresso nella consueta forma "AAAA" (per le ritenute operate nel corso del corrente anno si dovrà pertanto riportare "2007".

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE E MODELLO 770

Il condominio dovrà rilasciare all'interessato apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, entro il 28.2. dell'anno successivo

Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nel 2007, il condominio dovrà ricomprendere anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.

ADEMPIMENTI DEL PRESTATORE

Di seguito indichiamo come devono essere fatte le fatture da parte dei prestatori d'opera e servizi.

Pentagono: Esempio 1	     

 

 

Il condominio "GAMMA" ha appaltato il servizio di manutenzione dell'ascensore  all'impresa Impianti elettrici Alfa Snc per un corrispettivo di € 250 + IVA.

L'impresa deve emettere la seguente fattura:

Impianti elettrici Alfa Snc

Via Sempronio n. 2

38100 TRENTO

P.IVA e C.F. ..................

CONDOMINIO "GAMMA"

C/o Carlo Bianchi - Amministratore

Via Verdi, n. 10

38100 TRENTO

C.F. ................

Fattura n. ..... del ..............

 

Manutenzione ascensore:  

Corrispettivo pattuito                                                             €  250,00

IVA 20%                                                                              €    50,00

Totale fattura                                                                       €  300,00

Ritenuta 4% ex art. 25-ter, DPR n.600/73         -                     €    10,00

Totale da pagare                                                                  €  290,00 

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Come stabilito dal comma 2 dell'art. 25-ter in esame, la ritenuta va operata anche con riferimento ai corrispettivi qualificabili come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR, ossia derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Si tratta, in altre parole, dell'esercizio di attività commerciali in via saltuaria ed episodica, per le quali non sussiste il requisito della "professione abituale" tale da configurare un'attività d'impresa con obbligo di apertura della partita IVA.

Si pensi, ad esempio, alle prestazioni effettuate saltuariamente da soggetti "privati" per piccole manutenzioni e servizi, pulizie, tenuta del giardino, ecc.

Il prestatore, per certificare il pagamento del proprio servizio, rilascia generalmente una quietanza sulla quale, se l'ammontare supera € 77,47, vi è obbligo di apporre una marca da bollo (contrassegno) di importo pari a € 1,81.

Pentagono: Esempio 2	     

 

 

Il condominio "GAMMA" ha incaricato Pinco Pallo, studente, di effettuare la spalatura della neve nel cortile del palazzo. È stato pattuito un compenso di € 100,00. Nei confronti del condominio l'interessato emette la seguente quietanza:

 

Pinco Pallo

Via Rossi, n. 10

38100 TRENTO

CF ......................

CONDOMINIO "GAMMA"

C/o Carlo Bianchi - Amministratore

Via Verdi, n. 10

38100 TRENTO

C.F. ................

 

La presente vale quale ricevuta del pagamento di € 96,00 (€ 100,00 compenso pattuito - ritenuta 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73) per il servizio di spalatura della neve nel giorno..........

Esonero dall'obbligo di fatturazione in quanto trattasi di prestazione occasionale ex art. 4, DPR n. 633/72.

 

         Trento, 28.1.2007                                                                               FIRMA  

Rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.